CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. I
Art. 296
Sospensione su istanza delle parti.
In vigore dal 4 lug 2009
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-296