CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 303
413 / 1056Riassunzione del processo.
In vigore dal 21 apr 1942
Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto.
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-303