CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo II

Art. 311

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

In vigore dal 4 lug 1998
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.

Note all'articolo

  • La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-311

In sintesi

L'articolo stabilisce che per le cause trattate davanti al giudice di pace si applicano le regole ordinarie previste per il tribunale a giudice unico. Questo rinvio opera per tutte le questioni e le fasi che non siano già espressamente disciplinate dalle norme specifiche dedicate al giudice di pace o da altre disposizioni particolari. L'estensione delle regole del tribunale vale comunque solo nei limiti in cui tali norme risultino concretamente applicabili e compatibili con il rito.

Perché esiste questa norma

La norma serve a colmare eventuali lacune procedurali nei giudizi davanti al giudice di pace, evitando di dover riscrivere l'intero codice di rito per questo organo.

A chi si applica

Si applica a chiunque prenda parte a un procedimento davanti al giudice di pace, inclusi il giudice stesso e le parti in causa.

Esempio pratico

Una persona avvia una causa davanti al giudice di pace per una controversia e si trova ad affrontare una situazione processuale non regolata dalle norme specifiche di quel titolo. In tal caso, per capire come procedere, si applicano le regole stabilite per il processo ordinario davanti al tribunale monocratico, purché compatibili.

Cosa è cambiato

L'articolo 311 è stato modificato dall'atto 091G0422 (art. 22, comma 1). Ulteriori modifiche collegate sono derivate dalla Legge 21 novembre 1991, n. 374 (art. 1, comma 3, intervenuto sull'art. 49, comma 1) e dal Decreto-Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673 (che ha a sua volta modificato l'art. 49, comma 1 della Legge 374/1991).

Domande frequenti

Quali regole si applicano in prima battuta davanti al giudice di pace?Si applicano innanzitutto le norme contenute nello specifico titolo dedicato al giudice di pace o in altre espresse disposizioni.
Cosa accade se una situazione processuale non è espressamente disciplinata per il giudice di pace?Si fa riferimento e si applicano le norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
Le norme del tribunale si applicano sempre e integralmente?No, si applicano solo in quanto siano effettivamente applicabili e compatibili con il procedimento davanti al giudice di pace.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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