CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo VII›Sez. II
Art. 304
414 / 1056Effetti dell'interruzione.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso d'interruzione del processo si applica la disposizione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-304