CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo III

Art. 278

Condanna generica - Provvisionale.

In vigore dal 1 gen 1951
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-278

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