CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IV

Art. 282

Esecuzione provvisoria.

In vigore dal 30 giu 2022
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.
  • Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 43, comma 3) che "In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-282

In sintesi

Questa disposizione stabilisce che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha efficacia esecutiva immediata. Ciò significa che quanto stabilito nella decisione può essere subito attuato e preteso. L'efficacia della decisione opera direttamente tra i soggetti coinvolti nel giudizio.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'immediata efficacia delle decisioni giudiziarie emesse al termine del primo grado di giudizio, evitando che i tempi dei successivi gradi ne ritardino l'attuazione.

A chi si applica

La norma si applica alle parti coinvolte nel processo civile conclusosi con una sentenza di primo grado.

Esempio pratico

Un cittadino ottiene una sentenza di primo grado favorevole che ordina alla controparte il pagamento di una somma di denaro. In base a questa norma, la decisione può essere messa subito in esecuzione nei confronti dell'altra parte senza attendere ulteriori gradi di giudizio.

Cosa è cambiato

La disposizione è stata modificata dal D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 (pubblicato in G.U. 20/05/1948, n. 116) con l'articolo unico, comma 1, nonché dall'atto 048U0483 (art. 1, comma 1) relativamente al terzo comma dell'articolo 282.

Domande frequenti

La sentenza di primo grado è subito esecutiva?Sì, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
Tra chi produce effetti l'esecutività della sentenza?L'esecutività provvisoria opera tra le parti del giudizio.
Cosa prevede l'articolo 282 del Codice di Procedura Civile?Prevede che la sentenza di primo grado sia provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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