CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 280
Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio.
In vigore dal 1 gen 1951
Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente.
Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell' secondo comma.
Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-280