CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo III

Art. 280

Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio.

In vigore dal 1 gen 1951
Con la sua ordinanza il collegio fissa la udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sè nel caso previsto nell'articolo seguente. Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo di ufficio e ne da tempestiva comunicazione alle parti a norma dell' secondo comma. Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-280

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo