CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IV

Art. 283

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.

In vigore dal 1 gen 2023
Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. L'istanza di cui al primo comma può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello se si verificano mutamenti nelle circostanze, che devono essere specificamente indicati nel ricorso, a pena di inammissibilità. Se l'istanza prevista dal primo e dal secondo comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."
  • La L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
  • La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-283

In sintesi

La parte che impugna una sentenza può chiedere al giudice d'appello di sospenderne l'efficacia esecutiva o l'esecuzione, del tutto o in parte, con o senza imposizione di una cauzione. Questa sospensione viene concessa se l'impugnazione appare chiaramente fondata oppure se dall'esecuzione immediata deriverebbe un pregiudizio grave e irreparabile, anche per condanne al pagamento di denaro e rischio di insolvenza. La richiesta si presenta con l'atto di impugnazione o anche successivamente durante la causa, purché siano intervenuti e specificati nuovi fatti a pena di inammissibilità. Se la richiesta è inammissibile o palesemente infondata, il giudice può condannare chi l'ha proposta a pagare una somma tra 250 e 10.000 euro alla cassa delle ammende.

Perché esiste questa norma

La norma permette di bloccare temporaneamente gli effetti esecutivi di una sentenza di primo grado durante l'appello per evitare danni gravi prima della decisione definitiva. Serve a bilanciare il diritto a far valere l'impugnazione con il rischio di subire un pregiudizio irreparabile o l'insolvenza della controparte.

A chi si applica

Si applica alle parti di un giudizio civile che propongono impugnazione principale o incidentale in appello contro una sentenza provvisoriamente esecutiva. Riguarda inoltre il giudice d'appello chiamato a decidere sulla richiesta di sospensione.

Esempio pratico

Un soggetto viene condannato in primo grado a pagare una forte somma di denaro a un'azienda che rischia il fallimento. Presentando l'atto di appello, il soggetto chiede al giudice di sospendere l'esecuzione della sentenza per evitare il danno irreparabile di non poter più recuperare la somma in caso di vittoria. Il giudice accoglie l'istanza valutando il rischio di insolvenza e l'apparente fondatezza dei motivi di appello.

Adempimenti e conseguenze

I mutamenti di circostanze sopravvenuti devono essere specificamente indicati nel ricorso a pena di inammissibilità; se l'istanza è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice può applicare una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dalla Legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata dalla Legge 21 novembre 1991, n. 374), la quale è intervenuta sulla disciplina con l'art. 34, comma 1, e con l'art. 2, comma 5 (in relazione alla modifica dell'art. 92, comma 1). Successivamente è intervenuto il Decreto-Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, modificando a sua volta l'art. 92, comma 1 della citata Legge 353/1990.

Domande frequenti

Quando può essere chiesta la sospensione dell'esecuzione in appello?La richiesta va presentata con l'impugnazione principale o incidentale, oppure durante il giudizio di appello se sopravvengono nuovi mutamenti nelle circostanze da indicare espressamente nel ricorso.
A quali condizioni il giudice concede la sospensione?Il giudice concede la sospensione se l'impugnazione appare manifestamente fondata oppure se dall'esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche legato al pagamento di somme e all'insolvenza di una parte.
Cosa succede se l'istanza di sospensione è manifestamente infondata o inammissibile?Il giudice d'appello può condannare la parte proponente a pagare una pena pecuniaria da 250 a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende, mediante ordinanza non impugnabile ma revocabile a fine giudizio.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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