Art. 288
Procedimento di correzione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-288
Procedimento di correzione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-288
Se tutte le parti richiedono concordemente la medesima correzione, il giudice decide direttamente mediante un decreto. Se invece la richiesta proviene da una sola parte, il giudice fissa con decreto un'apposita udienza di comparizione e notifica gli atti alle altre parti. All'esito, il giudice decide con ordinanza, la quale deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto. Nel caso in cui la correzione di una sentenza sia chiesta a distanza di oltre un anno dalla sua pubblicazione, la notificazione alle altre parti deve avvenire personalmente. Le parti possono impugnare la sentenza unicamente per le sezioni che sono state corrette, con decorrenza del termine ordinario dal giorno della notifica dell'ordinanza.
La norma disciplina la procedura per correggere un provvedimento del giudice, distinguendo le modalità a seconda che vi sia o meno l'accordo tra tutte le parti in causa.
Si applica alle parti di un procedimento giudiziario che intendono richiedere la correzione di un provvedimento e al giudice competente a provvedere.
Una sola parte di un processo richiede al giudice la correzione di una sentenza. Il giudice fissa un'udienza notificando ricorso e decreto all'altra parte e successivamente emette un'ordinanza di correzione che viene annotata sull'originale della sentenza. Da quel momento decorrono i termini ordinari affinché le parti possano eventualmente impugnare le sole sezioni corrette.
Obbligo di notificare il ricorso e il decreto per la comparizione in udienza; obbligo di notifica personale se la correzione della sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione; obbligo di annotare l'ordinanza di correzione sull'originale del provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.