CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo V

Art. 288

Procedimento di correzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell' primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento. Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente. Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-288

In sintesi

Se tutte le parti richiedono concordemente la medesima correzione, il giudice decide direttamente mediante un decreto. Se invece la richiesta proviene da una sola parte, il giudice fissa con decreto un'apposita udienza di comparizione e notifica gli atti alle altre parti. All'esito, il giudice decide con ordinanza, la quale deve essere annotata sull'originale del provvedimento corretto. Nel caso in cui la correzione di una sentenza sia chiesta a distanza di oltre un anno dalla sua pubblicazione, la notificazione alle altre parti deve avvenire personalmente. Le parti possono impugnare la sentenza unicamente per le sezioni che sono state corrette, con decorrenza del termine ordinario dal giorno della notifica dell'ordinanza.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la procedura per correggere un provvedimento del giudice, distinguendo le modalità a seconda che vi sia o meno l'accordo tra tutte le parti in causa.

A chi si applica

Si applica alle parti di un procedimento giudiziario che intendono richiedere la correzione di un provvedimento e al giudice competente a provvedere.

Esempio pratico

Una sola parte di un processo richiede al giudice la correzione di una sentenza. Il giudice fissa un'udienza notificando ricorso e decreto all'altra parte e successivamente emette un'ordinanza di correzione che viene annotata sull'originale della sentenza. Da quel momento decorrono i termini ordinari affinché le parti possano eventualmente impugnare le sole sezioni corrette.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di notificare il ricorso e il decreto per la comparizione in udienza; obbligo di notifica personale se la correzione della sentenza è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione; obbligo di annotare l'ordinanza di correzione sull'originale del provvedimento.

Domande frequenti

Cosa succede se tutte le parti sono d'accordo sulla correzione da effettuare?Se tutte le parti concordano nel domandare la stessa correzione, il giudice provvede direttamente emanando un decreto.
Come viene notificata la richiesta di correzione presentata dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza?Se la correzione della sentenza viene chiesta dopo un anno dalla sua pubblicazione, il ricorso e il relativo decreto devono essere notificati personalmente alle altre parti.
È possibile impugnare una sentenza che è stata corretta?Sì, le sentenze possono essere impugnate limitatamente alle parti corrette, entro il termine ordinario che decorre dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo