CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo V

Art. 287

Casi di correzione.

In vigore dal 18 nov 2004
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Note all'articolo

  • La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-287

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