CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V
Art. 287
397 / 1056Casi di correzione.
In vigore dal 18 nov 2004
Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Note all'articolo
- La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-287