CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 281
Rinnovazione di prove davanti al collegio.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-281