CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 277
Pronuncia sul merito.
In vigore dal 21 apr 1942
Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio.
Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell' primo comma, può limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione è di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-277