CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. IV§ 2

Art. 273

Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa.

In vigore dal 21 apr 1942
Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-273

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