CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. IV›§ 1
Art. 270
Chiamata di un terzo per ordine del giudice.
In vigore dal 1 gen 1951
La chiamata di un terzo nel processo a norma dell' può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all'uopo egli fissa.
Se nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo, il giudice istruttore dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-270