CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 281
390 / 1056Rinnovazione di prove davanti al collegio.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-281