Art. 281 · Rinnovazione di prove davanti al collegio.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo III

Art. 281

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Rinnovazione di prove davanti al collegio.

In vigore dal 21 apr 1942
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno o più mezzi di prova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-281