CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo III
Art. 278
387 / 1056Condanna generica - Provvisionale.
In vigore dal 1 gen 1951
Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione.
In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-278