Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 4

Art. 704

Armi

In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-704

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