Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 585
Circostanze aggravanti
In vigore dal 17 dic 2025
Nei casi previsti dagli , la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall', ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall', ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:
1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-585