Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 583
Circostanze aggravanti
In vigore dal 9 ago 2019
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4° NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69;
5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-583