Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo I
Art. 586
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto
In vigore dal 1 lug 1931
Quando da un fatto prevenuto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell', ma le pene stabilite negli sono aumentate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-586