Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 5

Art. 707

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

In vigore dal 11 feb 1971
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 707 del codice penale, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-707

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