Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 5

Art. 705

Commercio non autorizzato di cose preziose

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-705

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