Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 5
Art. 705
955 / 987Commercio non autorizzato di cose preziose
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni.
Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-705