Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 4
Art. 701
Misura di sicurezza
In vigore dal 1 lug 1931
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-701