Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 4

Art. 701

Misura di sicurezza

In vigore dal 1 lug 1931
Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-701

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