Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 4

Art. 703

Accensioni ed esplosioni pericolose

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-703

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