Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 5
Art. 709
Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-709