Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 5

Art. 709

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-709

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