Codice PenaleLibro TERZOTitolo PRIMOCapo ISez. III§ 5

Art. 712

Acquisto di cose di sospetta provenienza

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-712

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