Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 5
Art. 712
962 / 987Acquisto di cose di sospetta provenienza
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-712