Codice Penale›Libro TERZO›Titolo PRIMO›Capo I›Sez. III›§ 4
Art. 704
954 / 987Armi
In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell';
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-704