Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 608

Abuso di autorità con tra arrestati o detenuti

In vigore dal 1 lug 1931
(Abuso di autorità contro arrestati o detenuti) Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-608

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