Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 2a
Art. 608
Abuso di autorità con tra arrestati o detenuti
In vigore dal 1 lug 1931
(Abuso di autorità contro arrestati o detenuti)
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
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