Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 2a
Art. 606
Arresto illegale
In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-606