Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 607

Indebita limitazione di libertà personale

In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-607

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