Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 604

Fatto commesso all'estero

In vigore dal 23 ott 2012
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli - quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresi quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-604

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