Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 2a

Art. 609

Perquisizione e ispezione personali arbitrarie

In vigore dal 1 lug 1931
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino ad un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-609

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