Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 3a
Art. 613
Stato di incapacità procurato mediante violenza
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell' non esclude la punibilità.
La pena è della reclusione fino a cinque anni:
1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato;
2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-613