Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 5a

Art. 618

Rivelazione del contenuto di corrispondenza

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall', essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-618

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