Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 5a
Art. 619
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
In vigore dal 9 mag 2018
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell', è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-619