Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 4a

Art. 615

Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

In vigore dal 9 mag 2018
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno. Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-615

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