Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 5a
Art. 618
825 / 987Rivelazione del contenuto di corrispondenza
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall', essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-618