Art. 613 · Stato di incapacità procurato mediante violenza
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 3a

Art. 613

811 / 987

Stato di incapacità procurato mediante violenza

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell' non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2° se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
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