Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 603
Plagio
In vigore dal 11 giu 1981
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-603