Art. 603 · Plagio
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 1a

Art. 603

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Plagio

In vigore dal 11 giu 1981
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-603