Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 1a
Art. 603
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In vigore dal 11 giu 1981
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-603