Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 604

Denuncia all'associazione sindacale.

In vigore dal 21 apr 1942
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell', deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene. Si applicano gli , secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.
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