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Art. 604
Denuncia all'associazione sindacale.
In vigore dal 21 apr 1942
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a, b e c dell', deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.
Si applicano gli , secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.
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