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Art. 606
Passaggio dal rito ordinario al rito speciale.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell', sospende il processo affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.
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