Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo SECONDOCapo III

Art. 608

Giudice di appello.

In vigore dal 21 apr 1942
L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall' deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Si applica l', secondo comma del codice di procedura civile.
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