Codice della navigazioneParte PRIMALibro QUARTOTitolo TERZO

Art. 612

Atti preliminari.

In vigore dal 21 apr 1942
Il pretore, a seguito della presentazione del ricorso, richiama i verbali dell'investigazione prevista nell', gli atti relativi alla verifica della relazione di eventi straordinari, e quelli dell'inchiesta sommaria prevista nell'. Con ordinanza, inoltre, il pretore nomina uno o più liquidatori d'avaria, scelti, quando si tratti di navi marittime, nell'elenco speciale a tal uopo formato secondo le norme del regolamento; fissa il termine entro il quale il comandante della nave, quando non l'abbia già fatto in adempimento del disposto dell', è tenuto a depositare presso la cancelleria copia da lui sottoscritta del verbale indicato dall'; dispone per una data successiva la convocazione degli interessati, dei quali l'istante ha indicato il nome e il domicilio. La cancelleria procede alla pubblicazione dell'ordinanza nell'albo della pretura e ne informa gli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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