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Art. 616
Impugnazione del regolamento.
In vigore dal 21 apr 1942
L'impugnazione del regolamento contributorio è proposta con ricorso da depositarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo, presso la cancelleria della pretura, se l'ammontare della massa creditoria non supera le lire diecimila, e presso la cancelleria del tribunale, se supera detta somma.
Il giudice competente, riuniti i ricorsi depositati e richiamato d'ufficio il regolamento, fissa la data della prima udienza di trattazione, della quale si informano le parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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