Art. 619
Chirografo di avaria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Chirografo di avaria.
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I soggetti interessati alla formazione del regolamento contributorio possono accordarsi, tramite un atto denominato chirografo di avaria, per far decidere eventuali controversie ad arbitri privati anziché ai giudici ordinari. Se le parti desiderano che la decisione finale abbia la stessa efficacia vincolante di una sentenza del pretore, devono dichiararlo esplicitamente all'interno del chirografo. In questa ipotesi, sia alla stipulazione del chirografo sia al regolamento si applicano le regole del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
La norma consente ai soggetti coinvolti nella ripartizione delle spese di avaria di risolvere le relative controversie in modo alternativo alla giustizia ordinaria, affidandosi ad arbitri. Permette inoltre di conferire valore di vera e propria sentenza alla decisione arbitrale se espressamente richiesto dalle parti.
Si applica ai soggetti interessati e coinvolti nelle cause relative alla formazione del regolamento contributorio per le avarie.
Diverse parti coinvolte nella ripartizione delle spese di un'avaria marittima si trovano in disaccordo sulla quota di contributo spettante a ciascuna. Decidono quindi di stipulare un chirografo di avaria per nominare degli arbitri che risolvano la questione. Nel documento inseriscono una dichiarazione espressa con cui richiedono che il pretore conferisca al regolamento efficacia di sentenza ai sensi delle norme sull'arbitrato.
Per conferire efficacia di sentenza al regolamento da parte del pretore competente e applicare le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato, gli interessati devono fare espressa dichiarazione nel chirografo di avaria.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.