Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo TERZOCapo IV

Art. 304

Relazione di eventi straordinari.

In vigore dal 21 apr 1942
Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.
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